1. Contratti a distanza
2. Approvazione specifica delle clausole indicate
3. Informativa ex articoli 52 e 55 d.lgs 206/2005 e ex articoli 7 e 12 del D. Lgs. 70/03

 

 

1. Contratti a distanza

Per qualsiasi controversia derivante e comunque relativa al Contratto sarà competente il Tribunale di Roma, salvo ricorso all’istituto del concordato, in Roma.

Il rapporto tra FirstMaster e l’utente è regolamentato dai Decreti Legislativi sotto esposti, che riportiamo:

D.Lgs. 15-1-1992 n.50
D.Lgs. 22-5-1999 n.185

D.Lgs. 15-1-1992 n.50
Attuazione della direttiva CEE n.85/577 in materia di contratti negoziati fuori dei locali commerciali.

1 – Campo di applicazione.
1.1. Il presente decreto si applica ai contratti tra un operatore commerciale ed un consumatore, riguardanti la fornitura di beni o la prestazione di servizi, in qualunque forma conclusi, stipulati:
a) durante la visita dell’operatore commerciale al domicilio del consumatore o di un altro consumatore ovvero sul posto di lavoro del consumatore si trovi, anche temporaneamente per motivi di lavoro, di studio o di cura;
b) durante una esecuzione organizzata dall’operatore commerciale al di fuori dei propri locali commerciali;
c) in area pubblica o aperta al pubblico, mediante la sottoscrizione di una nota d’ordine, comunque denominata;
d) per corrispondenza o, comunque, in base ad un catalogo che il consumatore ha avuto modo di consultare senza la presenza dell’operatore commerciale.
1.2. Il presente decreto si applica anche nel caso di proposte contrattuali sia vincolanti che non vincolanti effettuate dal consumatore in condizioni analoghe a quelle specificate nel comma 1, per le quali non sia ancora intervenuta l’accettazione dell’operatore commerciale.

2 – Definizioni.
2.1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) consumatore: la persona fisica che, in relazione ai contratti o alle proposte contrattuali disciplinati dal presente decreto, agisce per scopi che possono considerarsi estranei alla propria attività professionale.
b) operatore commerciale: la persona fisica o giuridica che, in relazione ai contratti o alle proposte contrattuali disciplinati dal presente decreto, agisce nell’ambito della propria attività commerciale o professionale, nonché la persona che agisce in nome e per conto di un operatore commerciale.

3 – Esclusioni.
3.1. Sono esclusi dall’applicazione del presente decreto:
i contratti per la costruzione, vendita e locazione di beni immobili ed i contratti relativi ad altri diritti concernenti beni immobili, con eccezione dei contratti relativi alla fornitura di merci e alla loro incorporazione in beni immobili, nonché i contratti relativi alla riparazione di beni immobili;
b) i contratti relativi alla fornitura di prodotti alimentari o bevande odi altri prodotti di uso domestico corrente consegnati a scadenze frequenti e regolari;
c) i contratti di assicurazione;
d) i contratti relativi ai valori mobiliari.
3.2. Sono esclusi dall’applicazione del presente decreto anche i contratti aventi ad oggetto la fornitura di beni o la prestazione di servizi per i quali il corrispettivo globale che deve essere pagato da parte del consumatore non supera l’importo di lire cinquantamila, comprensivo di oneri fiscali ed al netto di eventuali spese accessorie che risultino specificamente individuate nella nota d’ordine o nel catalogo o altro documento illustrativo, con indicazione della relativa causale. Si applicano comunque le disposizioni del presente decreto nel caso di più contratti stipulati contestualmente tra le medesime parti, qualora l’entità del corrispettivo globale, indipendentemente dall’importo dei singoli contratti, superi l’importo di lire cinquantamila.

4 – Diritto di recesso.
4.1. Per i contratti e per le proposte contrattuali soggetti alle disposizioni del presente decreto è attribuito al consumatore un diritto di recesso nei termini ed alle condizioni indicate negli articoli seguenti.

5 – Informazione sul diritto di recesso.
5.1. Per i contratti e per le proposte contrattuali soggetti alle disposizioni del presente decreto l’operatore commerciale deve informare il consumatore del diritto di cui all’art. 4.
L’informazione deve essere fornita per iscritto e deve contenere: a) l’indicazione dei termini, delle modalità e delle eventuali condizioni per l’esercizio del diritto di recesso;
b) l’indicazione del soggetto nei cui riguardi va esercitato il diritto di recesso ed il suo indirizzo o, se si tratta di società o altra persona giuridica, la denominazione e la sede della stessa, nonché l’indicazione del soggetto al quale deve essere restituito il prodotto eventualmente già consegnato, se diverso. Qualora il contratto preveda che l’esercizio del diritto di recesso non sia soggetto ad alcun termine o modalità, l’informazione deve comunque contenere gli elementi indicati nella lettera b).
5.2. Per i contratti di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 1, qualora sia sottoposta al consumatore, per la sottoscrizione, una nota d’ordine, comunque denominata, l’informazione di cui al comma i deve essere riportata nella suddetta nota d’ordine, separatamente dalle altre clausole contrattuali e con caratteri tipografici uguali o superiori a quelli degli altri elementi indicati nel documento. Una copia della nota d’ordine, recante l’indicazione del luogo e della data di sottoscrizione, deve essere consegnata al consumatore.
5.3. Qualora non venga predisposta una nota d’ordine, l’informazione deve essere comunque fornita al momento della stipulazione del contratto ovvero all’atto della formulazione della proposta, nell’ipotesi prevista dal comma 2 dell’art. 1, ed, il relativo documento deve contenere, in caratteri chiaramente leggibili, oltre agli elementi di cui al comma 1, l’indicazione del luogo e della data in cui viene consegnato al consumatore, nonché gli elementi necessari per identificare il contratto. Di tale documento l’operatore commerciale può richiederne una copia sottoscritta dal consumatore.
5.4. Per i contratti di cui all’art. 1, lettera d), l’informazione sul diritto di recesso deve essere riportata nel catalogo o altro documento illustrativo della merce o del servizio oggetto del contratto, o nella relativa nota d’ordine, con caratteri tipografici uguali o superiori a quelli delle altre informazioni concernenti la stipulazione del contratto, contenute nel documento. Nella nota d’ordine, comunque, in luogo della indicazione completa degli elementi di cui al comma 5, può essere riportato il solo riferimento al diritto di esercitare il recesso, con la specificazione del relativo termine e con rinvio alle indicazioni contenute nel catalogo o altro documento illustrativo della merce o del servizio per gli ulteriori elementi previsti nell’informazione.
5.5. L’operatore commerciale non potrà accettare a titolo di corrispettivo effetti cambiari che abbiano una scadenza inferiore a 15 giorni dalla stipulazione del contratto e non potrà presentarli allo sconto prima di tale termine.

6 – Esercizio del diritto di recesso.
6.1. Il consumatore che intenda esercitare il diritto di cui all’art. 4 deve inviare all’operatore commerciale o al soggetto indicato nel precedente art. 5, ove sia diverso, una comunicazione in tal senso nel termine di 7 giorni, che decorrono:
a) dalla data di sottoscrizione della nota d’ordine contenente l’informazione di cui al precedente art. 5 ovvero, nel caso in cui non sia predisposta una nota d’ordine, dalla data di ricezione dell’informazione stessa, per i contratti riguardanti la prestazione di servizi ovvero per i contratti riguardanti la fornitura di beni, qualora al consumatore sia stato preventivamente mostrato o illustrato all’operatore commerciale il prodotto oggetto del contratto.
b) dalla data di ricevimento della merce, se successiva, per i contratti riguardanti la fornitura di beni, qualora l’acquisto sia stato effettuato senza la presenza dell’operatore commerciale ovvero sia stato mostrato o illustrato un prodotto di tipo diverso da quello oggetto del contratto.
Le parti possono convenire nel contratto garanzie più ampie nei confronti dei consumatori rispetto a quanto previsto nel presente decreto.
6.2. Qualora l’operatore commerciale abbia omesso di fornire al consumatore l’informazione sul diritto di recesso, ai sensi dell’art. 5, oppure abbia fornito, una informazione incompleta o errata che non abbia consentito il corretto esercizio di tale diritto, il termine indicato nel comma i) è di sessanta giorni dalla data di stipulazione del contratto, per i contratti riguardanti la prestazione di servizi, ovvero dalla data di ricevimento della merce, nel caso di contratti riguardanti la fornitura di beni.
6.3. La comunicazione di cui ai comma 1, sottoscritta dal medesimo soggetto che ha stipulato il contratto o che ha formulato la proposta contrattuale, deve essere inviata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che si intende spedita in tempo utile se consegnata all’ufficio postale accettante entro i termini previsti dal presente decreto o dal contratto ove diversi. La comunicazione può esser inviata anche mediante telegramma, telex o fac-simile, spediti entro i termini indicati nel comma l o nel comma 2, a condizione che sia confermata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con le medesime modalità, entro le 48 ore successive. L’avviso di ricevimento, non è comunque, condizione essenziale per provare l’esercizio del diritto di recesso.
6.4. Qualora espressamente previsto nell’offerta o nell’informazione concernente il diritto di recesso in luogo di una specifica comunicazione, è sufficiente la restituzione, entro il termine di cui al comma 1, della merce ricevuta.

7 – Condizioni per l’esercizio del diritto di recesso.
7.1. Per i contratti riguardanti la vendita di beni, qualora vi sia stata la consegna della merce, la sostanziale integrità della merce da restituire ai sensi del successivo art. 8 è condizione essenziale per l’esercizio del diritto di recesso. Nell’ipotesi prevista dal comma 2 dell’art. 6 è comunque sufficiente che la merce sia restituita in normale stato di conservazione, in quanto sia stata custodita ed eventualmente adoperata con l’uso della normale diligenza.
7.2. Per i contratti riguardanti la prestazione di servizi, il diritto di recesso non può essere esercitato nei confronti delle prestazioni che siano state già eseguite.

8 – Effetti dell’esercizio del diritto di recesso.
8.1. Con la ricezione da parte dell’operatore commerciale della comunicazione di cui al precedente art. 6, le parti sono sciolte dalle rispettive obbligazioni derivanti dal contratto o dalla proposta contrattuale, fatte salve, nell’ipotesi in cui le obbligazioni stesse siano state nel frattempo in tutto o in parte eseguite, le ulteriori obbligazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
8.2. Qualora sia avvenuta la consegna della merce, il consumatore è tenuto a restituire all’operatore commerciale o al soggetto da questi designato, la merce ricevuta entro sette giorni dalla data del suo ricevimento ovvero entro il maggior termine convenuto dalle parti. Ai fini della scadenza del termine la merce si intende restituita nel momento in cui viene consegnata all’ufficio postale accettante o allo spedizioniere. Le spese di spedizione sono a carico del consumatore.
8.3. L’operatore commerciale entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all’art. 6 ovvero dal ricevimento della merce restituita, deve rimborsare al consumatore le somme da questo eventualmente pagate, ivi comprese le somme versate a titolo di caparra. Dal rimborso sono escluse soltanto le eventuali spese accessorie, così come individuate ai sensi dell’art. 3, comma 2, a condizione che tale esclusione sia stata espressamente prevista nella nota d’ordine o nell’informazione di cui all’art. 5, ovvero nel catalogo o altro documento illustrativo. Le somme si intendono rimborsate nei termini qualora vengano effettivamente restituite, spedite o riaccreditate con valuta non posteriore alla scadenza del termine precedentemente indicato. Nell’ipotesi in cui il pagamento sia stato effettuato per mezzo di effetti cambiari, qualora questi non siano stati ancora presentati all’incasso deve procedersi alla loro restituzione. È nulla qualsiasi clausola che preveda limitazioni al rimborso nei confronti del consumatore delle somme versate, in conseguenza dell’esercizio del diritto di recesso.

9 – Altre forme speciali di vendita.
9.1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai contratti riguardanti la fornitura di beni o la prestazione di servizi, negoziati fuori dei locali commerciali sulla base di offerte effettuate al pubblico tramite il mezzo televisivo o altri mezzi audiovisivi, e finalizzate ad una diretta stipulazione del contratto stesso, nonché ai contratti conclusi mediante l’uso di strumenti informatici e telematici.
9.2. Per i contratti di cui al comma 1, l’informazione sul diritto di cui all’art. 4 deve essere fornita nel corso della presentazione del prodotto o del servizio oggetto del contratto, compatibilmente con le particolari esigenze poste dalle caratteristiche dello strumento impiegato e dalle relative evoluzioni tecnologiche. Per i contratti negoziati sulla base di offerta effettuata tramite il mezzo televisivo l’informazione deve essere fornita all’inizio e nel corso della trasmissione nella quale sono contenute le offerte. L’informazione di cui all’art. 5 deve essere altresì fornita per iscritto, con le modalità previste dal comma 3 di tale articolo, non oltre il momento in cui viene effettuata la consegna della merce. Il termine per l’invio della comunicazione, indicato nel precedente art. 6, decorre dalla data di ricevimento della merce.

10 – Irrinunciabilità del diritto di recesso.
10.1. Il diritto di cui all’art. 4 è irrinunciabile.
10.2. È nulla ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni del presente decreto.

11 – Sanzioni.
11.1. Fatta salva l’applicazione della legge penale qualora il fatto costituisca reato, nell’ipotesi in cui l’operatore commerciale non abbia fornito l’informazione di cui al comma 1 dell’art.5 o abbia fornito una informazione incompleta o errata o comunque non conforme a quanto prescritto dagli articoli 5 e 9 del presente decreto, che ostacoli l’esercizio del diritto di recesso, o abbia presentato all’incasso o allo sconto gli effetti cambiari prima che sia trascorso il termine di cui al comma 1 dell’art. 5 o non abbia rimborsato al consumatore le somme da questi eventualmente pagate o non abbia restituito gli effetti cambiari secondo le modalità previste dal comma 3 dell’art. 8 del presente decreto, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire dieci milioni.
11.2. Nei casi di particolare gravità o di recidiva, i limiti minimo e massimo della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati.
11.3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dell’art. 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689, all’accertamento delle violazioni provvedono, di ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall’art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è presentato all’ufficio provinciale dell’industria, del commercio e dell’artigianato della provincia in cui vi è la residenza o la sede legale dell’operatore commerciale.

13 – Disposizioni transitorie e finali.
13.1. Il presente decreto entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
13.2. In via transitoria è consentito, per il periodo di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che i cataloghi o altri documenti illustrativi della merce o del servizio oggetto del contratto non contengano l’informazione di cui al comma 1 dell’art. 5, a condizione che tale informazione sia riportata nella nota d’ordine o in altro documento consegnato al consumatore.
13.3. E’ altresì consentito che il periodo di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto che la nota d’ordine eventualmente sottoposta al consumatore per la sottoscrizione ai sensi del comma 2 dell’art. 5 non contenga l’informazione sul diritto di recesso, purché tale informazione sia comunque fornita al consumatore per iscritto, secondo le modalità di cui al comma 3 dell’art. 5, con documento a parte, che deve essere sottoscritto dal consumatore ed, allegato alla nota d’ordine medesima. Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

D.Lgs. 22-5-1999 n.185
Attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza.
pubblicato nella G.U. 21 giugno 1999, n. 143

1. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) CONTRATTO A DISTANZA: il contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un fornitore e un consumatore nell’ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal fornitore che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;
b) CONSUMATORE: la persona fisica che, in relazione ai contratti di cui alla lettera a), agisce per scopi non riferibili all’attività professionale eventualmente svolta;
c) FORNITORE: la persona fisica o giuridica che nei contratti a distanza agisce nel quadro della sua attività professionale;
d) TECNICA DI COMUNICAZIONE A DISTANZA: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette parti; un elenco indicativo delle tecniche contemplate dal presente decreto è riportato nell’allegato I;
e) OPERATORE DI TECNICA DI COMUNICAZIONE: la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, la cui attività professionale consiste nel mettere a disposizione dei fornitori una o più tecniche di comunicazione a distanza.

2. Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai contratti a distanza, esclusi i contratti:
a) relativi ai servizi finanziari, un elenco indicativo dei quali è riportato nell’allegato II;
b) conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati;
c) conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici;
d) relativi alla costruzione e alla vendita o ad altri diritti relativi a beni immobili, con esclusione della locazione;
e) conclusi in occasione di una vendita all’asta.

3. Informazioni per il consumatore
1. In tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza, il consumatore deve ricevere le seguenti informazioni:
a) identità del fornitore e, in caso di contratti che prevedono il pagamento anticipato, l’indirizzo del fornitore;
b) caratteristiche essenziali del bene o del servizio;
c) prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse o le imposte;
d) spese di consegna;
e) modalità del pagamento, della consegna del bene o della prestazione del servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto;
f) esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso ai sensi dell’articolo 5, comma 3;
g) modalità e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di recesso;
h) costo dell’utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando è calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;
i) durata della validità dell’offerta e del prezzo;
l) durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica.

2. Le informazioni di cui al comma 1, il cui scopo commerciale deve essere inequivocabile, devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza impiegata, osservando in particolare i principi di buona fede e di lealtà in materia di transazioni commerciali, valutati alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori particolarmente vulnerabili.

3. In caso di comunicazioni telefoniche, l’identità del fornitore e lo scopo commerciale della telefonata devono essere dichiarati in modo inequivocabile all’inizio della conversazione con il consumatore, a pena di nullità del contratto.

4. Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una comunicazione individuale, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite, ove il consumatore lo richieda, in lingua italiana.
In tal caso, sono fornite nella stessa lingua anche la conferma e le ulteriori informazioni di cui all’articolo 4.

4. Conferma scritta delle informazioni
1. Il consumatore deve ricevere conferma per iscritto o, a sua scelta, su altro supporto duraturo a sua disposizione ed a lui accessibile, di tutte le informazioni previste dall’articolo 3, comma 1, prima od al momento della esecuzione del contratto.
Entro tale momento e nelle stesse forme devono comunque essere fornite al consumatore anche le seguenti informazioni:
a) un’informazione sulle condizioni e le modalità di esercizio del diritto di recesso ai sensi dell’articolo 5, inclusi i casi di cui all’articolo5, comma 2;
b) l’indirizzo geografico della sede del fornitore a cui il consumatore può presentare reclami;
c) le informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali esistenti;
d) le condizioni di recesso dal contratto in caso di durata indeterminata o superiore ad un anno.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai servizi la cui esecuzione è effettuata mediante una tecnica di comunicazione a distanza , qualora i detti servizi siano forniti in un’unica soluzione e siano fatturati dall’ operatore della tecnica di comunicazione.
Anche in tale caso il consumatore deve poter disporre dell’indirizzo geografico della sede del fornitore cui poter presentare reclami.

5. Esercizio del diritto di recesso
1. Il consumatore ha diritto di recedere da qualunque contratto a distanza, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi decorrente:
a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore ove siano stati soddisfatti gli obblighi di cui all’articolo 4, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa;
b) per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in cui siano stati soddisfatti gli obblighi di cui all’articolo 4, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa.

2. Nel caso in cui il fornitore non abbia soddisfatto gli obblighi di cui all’articolo 4, il termine per l’esercizio del diritto di recesso è di tre mesi e decorre:
a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore;
b) per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto.

3. Salvo diverso accordo tra le parti, il consumatore non può esercitare il diritto di recesso previsto ai commi 1 e 2 per i contratti:
a) di fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata, con l’accordo del consumatore, prima della scadenza del termine di sette giorni previsto dal comma 1;
b) di fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni dei tassi del mercato finanziario che il fornitore non è in grado di controllare;
c) di fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati o che, per loro natura, non possono essere rispediti o rischiano di deteriorarsi o alterarsi rapidamente;
d) di fornitura di prodotti audiovisivi o di software informatici sigillati, aperti dal consumatore;
e) di fornitura di giornali, periodici e riviste;
f) di servizi di scommesse e lotterie.

4. Il diritto di recesso si esercita con l’ invio , entro il termine previsto , di una comunicazione scritta all’ indirizzo geografico della sede del fornitore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma , telex e facsimile , a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive.

5. Qualora sia avvenuta la consegna del bene il consumatore è tenuto a restituirlo o a metterlo a disposizione del fornitore o della persona da questi designata, secondo le modalità ed i tempi previsti dal contratto.
Il termine per la restituzione del bene non può comunque essere inferiore a dieci giorni lavorativi decorrenti dalla data del ricevimento del bene.

6. Le uniche spese dovute dal consumatore per l’esercizio del diritto di recesso a norma del presente articolo sono le spese dirette di restituzione del bene al mittente, ove espressamente previsto dal contratto a distanza.

7. Se il diritto di recesso è esercitato dal consumatore conformemente alle disposizioni del presente articolo , il fornitore è tenuto al rimborso delle somme versate dal consumatore.
Il rimborso deve avvenire gratuitamente , nel minor tempo possibile e in ogni caso entro trenta giorni dalla data in cui il fornitore è venuto a conoscenza dell’ esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore.

8. Qualora il prezzo di un bene o di un servizio , oggetto di un contratto a distanza , sia interamente o parzialmente coperto da un credito concesso al consumatore , dal fornitore ovvero da terzi in base ad un accordo tra questi e il fornitore , il contratto di credito si intende risolto di diritto , senza alcuna penalità , nel caso in cui il consumatore eserciti il diritto di recesso conformemente alle disposizioni di cui ai precedenti commi.
E’ fatto obbligo al fornitore di comunicare al terzo concedente il credito l ’avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore.
Le somme eventualmente versate dal terzo che ha concesso il credito a pagamento del bene o del servizio fino al momento in cui ha conoscenza dell’ avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore sono rimborsate al terzo dal fornitore , senza alcuna penalità , fatta salva la corresponsione degli interessi legali maturati.

6. Esecuzione del contratto
1. Salvo diverso accordo tra le parti, il fornitore deve eseguire l’ordinazione entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il consumatore ha trasmesso l’ordinazione al fornitore.

2. In caso di mancata esecuzione dell’ordinazione da parte del fornitore, dovuta alla indisponibilità, anche temporanea, del bene o del servizio richiesto, il fornitore, entro il termine di cui al comma 1, informa il consumatore, secondo le modalità di cui all’articolo 4, comma 1, e provvede al rimborso delle somme eventualmente già corrisposte per il pagamento della fornitura.
Salvo consenso del consumatore, da esprimersi prima o al momento della conclusione del contratto, il fornitore non può adempiere eseguendo una fornitura diversa da quella pattuita, anche se di valore e qualità equivalenti o superiori.

7. Esclusioni
1. Gli articoli 3, 4, 5 e il comma 1 dell’articolo 6 non si applicano:
a) ai contratti di fornitura di generi alimentari, di bevande o di altri beni per uso domestico di consumo corrente forniti al domicilio del consumatore, al suo luogo di residenza o al suo luogo di lavoro, da distributori che effettuano giri frequenti e regolari;
b) ai contratti di fornitura di servizi relativi all’alloggio, ai trasporti, alla ristorazione, al tempo libero, quando all’atto della conclusione del contratto il fornitore si impegna a fornire tali prestazioni ad una data determinata o in un periodo stabilito.

8. Pagamento mediante Carta
1. Il consumatore può effettuare il pagamento mediante Carta ove ciò sia previsto tra le modalità di pagamento, da comunicare al consumatore ai sensi dell’articolo 3 , comma 1, lettera e), del presente decreto legislativo.

2. L’istituto di emissione della carta di pagamento riaccredita al consumatore i pagamenti dei quali questi dimostri l’ eccedenza rispetto al prezzo pattuito ovvero l’ effettuazione mediante l’ uso fraudolento della propria carta di pagamento da parte del fornitore o di un terzo , fatta salva l’ applicazione dell’ articolo 12 del Decreto Legge 03 maggio 1991, n. 143 (riportato alla voce SICUREZZA PUBBLICA), convertito, con modificazioni, dalla legge 05 luglio 1991, n. 197.
L’istituto di emissione della carta di pagamento ha diritto di addebitare al fornitore le somme riaccreditate al consumatore.

9. Fornitura non richiesta
1. E’ vietata la fornitura di beni o servizi al consumatore in mancanza di una sua previa ordinazione nel caso in cui la fornitura comporti una richiesta di pagamento.

2. Il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. In ogni caso, la mancata risposta non significa consenso.

10. Limiti all’impiego di talune tecniche di comunicazione a distanza
1. L’impiego da parte di un fornitore del telefono, della posta elettronica di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore o di un fax, richiede il consenso preventivo del consumatore.

2. Tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle di cui al comma 1, qualora consentano una comunicazione individuale, possono essere impiegate dal fornitore se il consumatore non si dichiara esplicitamente contrario.

11. Irrinunciabilità dei diritti
1. I diritti attribuiti al consumatore dal presente decreto legislativo sono irrinunciabili.
E’ nulla ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni del presente decreto.

2. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, al consumatore devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste dal presente decreto legislativo.

12. Sanzioni
1. Fatta salva l’ applicazione della legge penale qualora il fatto costituisca reato, il fornitore che contravviene alle norme di cui agli articoli 3, 4, 6, 9 e 10 del presente decreto legislativo, ovvero che ostacola l’esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore secondo le modalità di cui all’articolo 5 o non rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente pagate, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni.
2. Nei casi di particolare gravità o di recidiva, i limiti minimo e massimo della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati.
3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (riportata alla voce ORDINAMENTO GIUDIZIARIO).
Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall’articolo 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689 (riportata alla voce ORDINAMENTO GIUDIZIARIO), all’accertamento delle violazioni provvedono, di ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa.
Il rapporto previsto dall’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (riportata alla voce ORDINAMENTO GIUDIZIARIO), è presentato all’ufficio provinciale dell’industria, del commercio e dell’artigianato della provincia in cui vi è la residenza o la sede legale dell’operatore commerciale.

13. Azioni collettive
1. In relazione alle disposizioni del presente decreto legislativo, le associazioni dei consumatori e degli utenti sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, ai sensi dell’articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281 (riportata al n. CIII).

14. Foro competente
1. Per le controversie civili inerenti dall’applicazione del presente decreto legislativo la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.

15. Disposizioni transitorie e finali
1. Il contratto a distanza deve contenere il riferimento al presente decreto legislativo.
2. Fino alla emanazione di un testo unico di coordinamento delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo con la disciplina recata dal decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50 (riportato al n. LXXXVII), alle forme speciali di vendita previste dall’articolo 9 del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50 (riportato al n. LXXXVII), e degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (riportato al n. CII), si applicano le disposizioni più favorevoli per il consumatore contenute nel presente decreto legislativo.
3. Il presente decreto legislativo entra in vigore centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

ALLEGATO I
Tecniche di comunicazione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera d):
– stampati senza indirizzo;
– stampati con indirizzo;
– lettera circolare;
– pubblicità stampa con buono d’ordine;
– catalogo;
– telefono con intervento di un operatore;
– telefono senza intervento di un operatore (dispositivo automatico di chiamata, audiotext);
– radio;
– videotelefono (telefono con immagine);
– teletext (microcomputer, schermo di televisore) con tastiera o schermo sensibile al tatto;
– posta elettronica;
– fax;
– televisore (teleacquisto, televendita).

ALLEGATO II
Servizi finanziari di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a):
– servizi di investimento;
– operazioni di assicurazione e di riassicurazione;
– servizi bancari;
– operazioni riguardanti fondi pensione;
– servizi riguardanti operazioni a termine o di opzione.
Tali servizi comprendono in particolare:
– i servizi di investimento di cui all’allegato della direttiva
93/22/CEE, i servizi di società di investimenti collettivi;
– i servizi che rientrano nelle attività che beneficiano del riconoscimento reciproco di cui si applica l’allegato della seconda direttiva 89/646/CEE;
– le operazioni che rientrano nelle attività di assicurazione e di riassicurazione di cui:
* all’articolo 1 della direttiva 73/239/CEE;
* all’allegato della direttiva 79/267/CEE;
* alla direttiva 64/225/CEE;
* alle direttive 92/49/CEE e 92/96/CEE.

 

2. Approvazione specifica delle clausole indicate
APPROVAZIONE SPECIFICA DELLE CLAUSOLE ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, 2 comma, cod. civ., L’Utente dichiara di avere letto con attenzione e di approvare specificamente le pattuizioni contenute negli articoli precedenti riguardanti:
Articolo 3. Modifica delle CGR. Regolamentazione di specifici Servizi.
Articolo 4. Procedura di Registrazione.
Articolo 6: Obblighi e garanzie dell’Utente.
Articolo 7. Username e Password dell’Utente. Segretezza.
Articolo 8. Diritti di proprieta’ intellettuale. Informazioni sui marchi e loghi.
Articolo 9. Privacy Policy.
Articolo 10. Esclusione di garanzia.
Articolo 11. Esclusione di responsabilita’
Articolo 12. Manleva.
Articolo 13. Interruzione dei Servizi.
Articolo 17: Uso dei Servizi.
Articolo 18. Legge applicabile e Foro competente
3. Informativa ex articoli 52 e 55 d.lgs 206/2005 e ex articoli 7 e 12 del D. Lgs. 70/03

Informiamo che:
Il servizio di accesso ai siti, alle pagine web, ai Servizi e ai Contenuti del Portale Internet è offerto da direttamente FirstMaster (per informazioni: vedi “Contatti” su questo sito). Inoltre:
1. Le caratteristiche essenziali dei Servizi e la modalità di conclusione del contratto sono meglio specificate nelle pagine web che descrivono ciascun Servizio e/o nelle Condizioni Speciali.
2. Il prezzo del Servizio e le modalità di pagamento sono indicati nelle pagine web che descrivono ciascun Servizio e/o nelle Condizioni Speciali.
3. Il diritto di recesso di cui all’articolo 52 del d.lgs 206/2005 è escluso ai sensi dell’articolo 55 comma 2 lettera a.
4. Sono a carico del Cliente tutti i costi legati ai servizi di telefonia e/o di connettività a Internet. Il Fornitore precisa che non verranno usate tecnologie di tipo dialers.
5. Si raccomanda all’Utente l’attenta lettura delle Condizioni Generali di Registrazione e/o alle Condizioni Speciali.
6. Per le controversie che dovessero insorgere nell’interpretazione e nell’esecuzione del contratto sarà esclusivamente competente il Foro del luogo di residenza o del domicilio elettivo del consumatore così come definito ai sensi dell’articolo 33 lett u) D.lgs 206/2005. Nel caso in cui l’Utente sia un soggetto diverso dal consumatore il Foro competente sarà esclusivamente quello di Roma.