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Newsletter e mailing, nuove norme

Comunicazione-d'impresa-corso

Il consenso al ricevimento di una newsletter non può essere incluso obbligatoriamente in servizi o acquisti e deve essere chiaramente spiegato al futuro utente.

Il garante della privacy boccia un comportamento sempre più diffuso ma illegittimo: mandare comunicazioni promozionali senza il previo «consenso informato» dell’interessato (provvedimento n. 110/2016).

Oltre che dal Garante, il principio del consenso informato è stato ribadito dal Regolamento europeo della privacy 2016/679, che esclude ogni forma di consenso tacito oppure ottenuto proponendo a un interessato una serie di opzioni già selezionate (v. “Guida al regolamento” diffusa sul sito del Garante).

Per mettersi in regola bisogna chiarire nei form che il consenso è riferito alla finalità di marketing.

Uguale specifica va inserita nell’informativa, inoltre bisogna evitare che il consenso per finalità di marketing sia condizione necessaria per concludere l’acquisto tramite il sito web.
L.S.

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