Quando due o più professionisti decidono di fare un salto di qualità, devono valutare quale forma societaria scegliere. La più diffusa è la Società a Responsabilità Limitata (Srl), che di recente si è arricchita di due opzioni, con queste caratteristiche.
La SRL ordinaria è la classica società a responsabilità limitata. Questo significa che nella vita della società i soci non saranno mai responsabili con il patrimonio personale di eventuali debiti contratti dalla società stessa ma solo per quanto conferito a capitale sociale.
La SRL semplificata (SRLS) è una forma societaria nata nel 2012 che ha come principale vantaggio i ridottissimi costi di costituzione.
La SRL innovativa è una ordinaria SRL che viene iscritta alla sezione speciale del Registro delle SRL innovative. Il primo requisito è avere oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi e/o tecnologico (digitale, internet ecc.)). L’iscrizione alla sezione speciale garantisce particolari benefici e agevolazioni, come il retribuire dipendenti e collaboratori con quote della società.
Le differenze principali tra la SRL (ordinaria e innovativa) e la SRLS sono:
SRL Semplificata |
SRL |
SRL |
|
Requisiti particolari |
Nessuno |
Nessuno |
Iscrizione al registro delle startup innovative |
Capitale Sociale Minimo |
1 euro |
1 euro |
1 euro |
Capitale Sociale Massimo |
9.999 euro. Non è possibile conferire in opere e servizi. |
Nessun limite. È possibile conferire in opere e servizi.
|
Nessun limite. È possibile conferire in opere e servizi.
|
Tipo di statuto |
Standard, non modificabile se non trasformando in SRL ordinaria con relativo atto notarile. Non permette alcuna personalizzazione delle clausole e i soci devono sottostare a regole predefinite per la gestione della società. |
I soci possono personalizzare lo statuto senza alcun vincolo. |
Lo statuto standard prevede clausole relative ad esempio al trasferimento delle quote, all’emissione di strumenti di debito e strumenti finanziari, alle sorti della quota di partecipazione del socio deceduto etc, consentendo ai soci di personalizzarlo sulla base delle proprie esigenze. |
Qualità dei soci |
Non è possibile avere altre società in compagine societaria. |
I soci possono essere sia persone fisiche che giuridiche permettendo la partecipazione di altre società alla compagine societaria. |
I soci possono essere sia persone fisiche che giuridiche permettendo la partecipazione di altre società alla compagine societaria. |
Modalità di costituzione |
Atto notarile |
Atto notarile |
Procedura telematica |
Atti modificativi (e.g. aumenti di capitale) |
Atto notarile |
Atto notarile |
Procedura telematica |
SPESE |
|||
Corrispettivo per atto notarile |
Assente, ma non sempre facile l’individuazione di un notaio che svolga tali pratiche |
1.500-2.000 euro* |
No atto notarile |
Diritti camerali** |
Tra i 130 e i 150 euro |
Tra i 130 e i 150 euro |
Assenti |
Imposta di registro |
200 euro |
200 euro |
200 euro |
Spese per bolli |
Assenti |
È necessaria una marca da bollo del valore di 16 euro ogni 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe |
Assenti |
Spese complessive |
Tra i 700 e i 750 euro |
Da 2.200 a oltre 3.000 euro |
200 euro a cui sommare i costi di generazione firma digitale e PEC |
CONFRONTO |
|||
Pro |
Soluzione economica |
Flessibilità massima / |
Spese contenute / |
Contro |
Struttura rigida. |
Spese di costituzione maggiori |
È necessario possedere i requisiti di startup innovativa. |
.
M.B.