Preceduta da una valanga di polemiche, è in vigore da oggi il nuovo regolamento dell’Agcom a tutela del diritto d’autore per qualsiasi opera digitale, sia un articolo giornalistico che un giornale, un libro o una foto, un video o un file musicale.
Punti salienti del regolamento sono la rapidità e la gratuità della procedura, due elementi che offrono ampie possibilità di tutela, ma anche di abuso dello strumento. Lo hanno voluto con forza gli editori e altri grandi titolari di copyright, lo contrastano alcuni giuristi e molti utenti del Web, principalmente perché la rapidità di intervento avviene al costo di una sommarietà delle prove d’abuso.
L’obiettivo è di far rimuovere rapidamente contenuti illeciti dal web, su denuncia dei proprietari dei diritti, senza attendere anni. Da sottolineare che il regolamento Agcom non si rivolge solo alle industrie discografiche, cinematografiche e televisive, ma dà a chiunque la possibilità di rivendicare la paternità di un contenuto pubblicato abusivamente.
Le misure repressive sono la rimozione selettiva o la disabilitazione.
La rimozione selettiva si applica quando il sito è in Italia: l’Agcom si rivolge all’hosting provider e gli intima di rimuovere i contenuti protetti da copyright. Ma in presenza di “violazioni massive” può ordinare al fornitore di connettività la disabilitazione dell’accesso al sito.
Se invece il sito è all’estero e la rimozione è impossibile, l’Agcom ricorrerà alla disabilitazione dell’accesso attraverso il service provider. La procedura, tutta online, sarà svolta tramite il sito www.ddaonline.it.
Intanto, c’è chi, come l’Espresso, fa i conti in tasca all’Agicom: sei milioni per l’affitto per le sedi di Roma e Napoli. Quattrocento dipendenti per un costo annuo di circa 30 milioni, più 33 dirigenti con stipendi tra i 100 e i 200 mila euro lordi l’anno.
Link di approfondimento
– Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Wikipedia);
– Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (sito ufficiale).
Estratto della nuova normativa AGCOM
CAPO III
Procedure a tutela del diritto d’autore online ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n.70©
Articolo 5
Modalità di intervento
1. Ferme restando le eventuali procedure autoregolamentate di notice and take down, ai fini della tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica l’Autorità interviene su istanza di parte, ai sensi del presente e del successivo capo.
Articolo 6
Istanza all’Autorità
1. Qualora ritenga che un’opera digitale sia stata resa disponibile su una pagina internet in violazione della Legge sul diritto d’autore, un soggetto legittimato può presentare un’istanza all’Autorità, chiedendone la rimozione.
2. L’istanza all’Autorità di cui al comma 1 è trasmessa utilizzando e compilando in ogni sua parte, a pena di irricevibilità, il modello reso disponibile sul sito internet dell’Autorità, e allegando ogni documentazione utile a comprovare la titolarità del diritto.
3. Il procedimento dinanzi all’Autorità non può essere promosso qualora per il medesimo oggetto e tra le stesse parti sia pendente un procedimento dinanzi all’Autorità giudiziaria.
4. La Direzione dispone l’archiviazione in via amministrativa delle istanze che siano:
a) irricevibili per mancata osservanza delle prescrizioni di cui al comma 2 o per difetto di informazioni essenziali;
b) improcedibili ai sensi del comma 3;
c) inammissibili in quanto non riconducibili all’ambito di applicazione del presente regolamento;
d) manifestamente infondate;
e) ritirate prima delle decisioni dell’organo collegiale di cui all’articolo 8.
5. La Direzione dà notizia al soggetto istante delle archiviazioni disposte ai sensi del comma 4, lettere a), b), c) e d), e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento, di cui all’articolo 7, comma 1, delle archiviazioni disposte ai sensi del comma 4, lettera e). Delle suddette archiviazioni la Direzione informa periodicamente l’organo collegiale.
6. Con riferimento alle istanze non archiviate in via amministrativa la Direzione avvia il procedimento ai sensi dell’articolo 7.
7. La Direzione dispone l’archiviazione in via amministrativa ovvero avvia il procedimento entro sette giorni dalla ricezione delle istanze.
Articolo 7
Procedimento istruttorio dinanzi alla Direzione
1. La Direzione comunica l’avvio del procedimento ai prestatori di servizi all’uopo individuati, nonché, ove rintracciabili, all’uploader e ai gestori della pagina e del sito internet. La comunicazione di avvio del procedimento contiene l’esatta individuazione delle opere digitali che si assumono diffuse in violazione della Legge sul diritto d’autore, l’indicazione delle disposizioni che si assumono violate, una sommaria esposizione dei fatti e dell’esito degli accertamenti svolti, l’indicazione dell’ufficio competente e del responsabile del procedimento al quale è possibile presentare eventuali controdeduzioni, nonché del termine di conclusione del procedimento.
2. Con la medesima comunicazione di cui al comma 1 la Direzione informa i prestatori di servizi, nonché l’uploader e i gestori della pagina e del sito internet, ove rintracciati, che possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, di cui all’articolo 6, comma 1.
3. Qualora i prestatori di servizi ovvero l’uploader o i gestori della pagina o del sito internet provvedano all’adeguamento spontaneo di cui al comma 2, ne danno contestuale comunicazione alla Direzione, la quale dispone l’archiviazione del procedimento in via amministrativa, dandone notizia al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento.
4. Qualora ritengano di controdedurre in merito alla violazione contestata, i prestatori di servizi, nonché l’uploader e i gestori della pagina e del sito internet trasmettono alla Direzione, entro il termine di cinque giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, ogni elemento utile ai fini del relativo accertamento.
5. In presenza di esigenze istruttorie ovvero alla luce della complessità del caso, la Direzione può disporre una proroga dei termini di cui all’articolo 6, comma 7, e al comma 4 del presente articolo. Qualora sia necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione, la Direzione può altresì chiedere ai soggetti che ne siano in possesso informazioni utili all’istruttoria, ai sensi dell’articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio
1997, n. 249.
6. Salvo il caso di adeguamento spontaneo di cui al comma 3, la Direzione trasmette gli atti all’organo collegiale, formulando proposta di archiviazione ovvero di adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 14, comma 3, e 16, comma 3, del Decreto. La trasmissione degli atti all’organo collegiale non può avere luogo prima della scadenza del termine di cui al comma 4.
7. Qualora nel corso del procedimento adisca l’Autorità giudiziaria per il medesimo oggetto, il soggetto istante ne informa tempestivamente la Direzione, che archivia gli atti e li trasmette all’Autorità giudiziaria, anche nel caso in cui gli stessi siano stati già inviati all’organo collegiale ai sensi del comma 6, dandone notizia ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento.
8. La Direzione informa periodicamente l’organo collegiale delle archiviazioni disposte ai sensi dei commi 3 e 7.
Articolo 8
Provvedimenti a tutela del diritto d’autore
1. L’organo collegiale, esaminati gli atti, ne dispone l’archiviazione qualora non ritenga sussistente la violazione del diritto d’autore o dei diritti connessi.
2. Qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d’autore o dei diritti connessi, l’organo collegiale esige, nel rispetto dei criteri di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, che i prestatori di servizi destinatari della comunicazione di cui all’articolo
7, comma 1, impediscano la violazione medesima o vi pongano fine, ai sensi degli articoli 14, comma 3, e 16, comma 3, del Decreto. A tale scopo, l’organo collegiale adotta gli ordini di cui ai commi 3, 4 e 5 nei confronti dei prestatori di servizi, i quali devono ottemperarvi entro tre giorni dalla notifica.
3. Qualora il sito sul quale sono rese disponibili opere digitali in violazione del diritto d’autore o dei diritti connessi sia ospitato su un server ubicato nel territorio nazionale, l’organo collegiale ordina ai prestatori di servizi che svolgono attività di hosting, di cui all’articolo 16 del Decreto, di provvedere di norma alla rimozione selettiva delle opere digitali medesime. In presenza di violazioni di carattere massivo, l’organo collegiale può ordinare ai prestatori di servizi di provvedere, in luogo della rimozione selettiva, alla disabilitazione dell’accesso alle suddette opere digitali.
4. Qualora il sito sul quale sono rese disponibili opere digitali in violazione del diritto d’autore o dei diritti connessi sia ospitato su un server ubicato fuori dal territorio nazionale, l’organo collegiale può ordinare ai prestatori di servizi che svolgono attività di mere conduit, di cui all’articolo 14 del Decreto, di provvedere alla disabilitazione dell’accesso al sito.
5. Qualora adotti le misure previste ai commi 3, secondo periodo, e 4, l’organo collegiale ordina ai prestatori di servizi, ai sensi dell’articolo 71, comma 2-quater, lettera a), del Codice, di procedere a reindirizzare automaticamente verso una pagina internet redatta secondo le modalità indicate dall’Autorità le richieste di accesso alla pagina internet su cui è stata accertata la presenza di opere digitali diffuse in violazione del diritto d’autore o dei diritti connessi.
6. I provvedimenti di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono adottati dall’organo collegiale entro trentacinque giorni dalla ricezione dell’istanza di cui all’articolo 6. Di essi è data notizia al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento.
7. In caso di inottemperanza agli ordini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 l’Autorità applica le sanzioni di cui all’articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, dandone comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell’articolo 182-ter della Legge sul diritto d’autore.
Articolo 9
Procedimento abbreviato
1. Qualora sulla base di una prima e sommaria cognizione dei fatti oggetto dell’istanza di cui all’articolo 6 la Direzione ritenga che i fatti stessi configurino un’ipotesi di grave lesione dei diritti di sfruttamento economico di un’opera digitale ovvero un’ipotesi di violazione di carattere massivo, i termini di cui agli articoli 6, 7 e 8 sono modificati come segue:
a) l’archiviazione in via amministrativa e l’avvio del procedimento, di cui all’articolo 6, comma 7, hanno luogo entro tre giorni dalla ricezione dell’istanza;
b) la trasmissione delle controdeduzioni, di cui all’articolo 7, comma 4, può avere luogo entro tre giorni dalla comunicazione dell’avvio del procedimento;
c) la trasmissione degli atti all’organo collegiale non può avere luogo prima della scadenza del termine di cui alla lettera b);
d) i provvedimenti di cui all’articolo 8, commi 1, 2, 3, 4 e 5, sono adottati dall’organo collegiale entro dodici giorni dalla ricezione dell’istanza;
e) l’ottemperanza agli ordini di cui all’articolo 8, commi 2, 3, 4 e 5 ha luogo entro due giorni dalla notifica dell’ordine stesso.
2. Qualora abbia luogo l’abbreviazione dei termini di cui al comma 1, non si applica la disposizione di cui all’articolo 7, comma 5, primo periodo.
3. Ai fini del ricorso al procedimento abbreviato di cui al presente articolo, la Direzione valuta, tra l’altro, i seguenti elementi:
a) la circostanza che, in relazione al medesimo oggetto e a seguito di una precedente istanza, l’Autorità abbia già ritenuto sussistente la violazione del diritto d’autore o dei diritti connessi ai sensi dell’articolo 8, comma 2;
b) la significativa quantità delle opere digitali che si assumono diffuse in violazione del diritto d’autore o dei diritti connessi;
c) i tempi di immissione sul mercato dell’opera digitale;
d) il valore economico dei diritti violati e l’entità del danno causato dall’asserita violazione del diritto d’autore o dei diritti connessi;
e) l’incoraggiamento, anche indiretto, alla fruizione di opere digitali diffuse in violazione della Legge sul diritto d’autore;
f) il carattere ingannevole del messaggio, tale da indurre nell’utente l’erronea convinzione che si tratti di attività lecita;
g) la messa a disposizione di indicazioni in merito alle modalità tecniche per accedere alle opere digitali diffuse illegalmente;
h) lo scopo di lucro nell’offerta illegale delle opere digitali, desumibile anche dal carattere oneroso della loro fruizione ovvero dalla diffusione di messaggi pubblicitari;
i) la provenienza dell’istanza di cui all’articolo 6 da parte di una delle associazioni di cui all’articolo 1, comma 1, lettera u).
Riferimenti e documento integrale sul sito Agcom.
E.G. Pasceri & staff FM Magazine