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Editoria digitale: tutte le agevolazioni 2016-2020

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Aumentano quest’anno le agevolazioni straordinarie che il Ministero dello Sviluppo Economico accorda alle nuove imprese innovative, per ben 5 anni dalla loro data di costituzione.

L’ultima agevolazione accordata alle nuove imprese innovative è di ieri, 19 febbraio, con la possibilità di costituire una società senza i costi notarili, uno dei tanti costi fissi che gravano sulle imprese ordinarie.
La premessa essenziale per rientrare nella classificazione di impresa innovativa è che la società sia stata costituita da meno di 60 mesi e che abbia quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico (come sono le attività in ambito digitale e online).
Attualmente, le agevolazioni si estendono ad ampio raggio: sul piano della riduzione dei costi e delle opportunità di finanziamento (tante), delle attività fieristiche e di internazionalizzazione, di gestione dei soci e dei dipendenti. Eccole in sintesi.

1. Esonero da diritti camerali e imposte di bollo: startup innovative e incubatori certificati non dovranno pagare il diritto annuale ed i diritti di segreteria dovuti in favore delle Camere di Commercio, nonché l’imposta di bollo per qualsiasi adempimento da effettuare presso il Registro delle imprese.

2. Possibilità di creare diritti di voto asimmetrici: l’atto costitutivo delle startup innovative create in forma di società a responsabilità limitata può prevedere categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che ne attribuiscono in misura non proporzionale alla partecipazione.

3. Facilitazioni nel ripianamento delle perdite: in caso di perdite sistematiche le startup innovative godono di un regime speciale sulla riduzione del capitale sociale, tra cui una moratoria di un anno per il ripianamento delle perdite superiori ad un terzo (il termine è posticipato al secondo esercizio successivo).

4. Inapplicabilità della disciplina sulle società di comodo: la startup innovativa non è tenuta ad effettuare il test di operatività per verificare lo status di società non operativa.

5. Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale: le startup possono remunerare i propri collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale (come le stock option), e i fornitori di servizi esterni attraverso schemi di work for equity. Per i soggetti percipienti si applica l’irrilevanza fiscale e contributiva di tali assegnazioni (sono esentasse, ndr).

6. Disciplina del lavoro agevolata: la startup innovativa potrà assumere personale con contratti a tempo determinato della durata minima di 6 mesi e massima di 36 mesi senza i vincoli quantitativi previsti per le altre società. All’interno di questo arco temporale, i contratti potranno essere anche di breve durata e rinnovati più volte. Dopo 36 mesi, il contratto potrà essere ulteriormente rinnovato una sola volta, per un massimo di altri 12 mesi, e quindi fino ad arrivare complessivamente a 48 mesi. Dopo questo periodo, il collaboratore potrà continuare a lavorare in startup solo con un contratto a tempo indeterminato. La disposizione è posta al fine di favorire la stabilizzazione dei rapporti nel tempo e ad evitare che al termine dei 48 mesi si instaurino rapporti di lavoro con ricorso a forme contrattuali potenzialmente elusive degli obblighi inerenti i rapporti di lavoro dipendente (es. partita Iva, collaborazioni a progetto ecc.)

7. Facoltà di remunerazione flessibile: la retribuzione dei lavoratori assunti da una startup innovativa non può essere inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile, e da una parte variabile, consistente in trattamenti collegati all’efficienza o alla redditività dell’impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o, parametri di rendimento concordati tra le parti, incluse l’assegnazione di opzioni per l’acquisto di quote o azioni della società e la cessione gratuita delle medesime quote o azioni.

8. Incentivi fiscali per investimenti provenienti da persone fisiche (detrazioni Irpef del 19%) e giuridiche (deduzioni dell’imponibile Ires del 20%) per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 (decreto attuativo): gli incentivi valgono sia in caso di investimenti diretti in startup, sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di altre società che investono prevalentemente in startup. Il beneficio fiscale è maggiore se l’investimento riguarda le startup a vocazione sociale.

9. Introduzione dell’equity crowdfunding, la cui regolamentazione di dettaglio è stata predisposta dalla Consob (Borsa Italiana). Con la pubblicazione del testo definitivo del “Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di startup innovative tramite portali on-line” l’Italia è il primo Paese al mondo ad aver regolamentato il fenomeno con uno strumento normativo dedicato. Le startup innovative possono avviare campagne di raccolta di capitale diffuso attraverso portali online autorizzati.

10. Accesso al Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese,  in forma semplificata, gratuita e diretta. Si tratta di un fondo governativo che facilita l’accesso al credito attraverso la concessione di garanzie sui prestiti bancari. La garanzia copre fino allo 80% del credito erogato dalla banca alla startup, fino a un massimo di 2,5 milioni di euro, ed è concessa sulla base di criteri di accesso estremamente semplificati, con un’istruttoria che beneficia di un canale prioritario. Gli incubatori certificati possono beneficiare dello stesso regime speciale riservato alle startup.

11. Sostegno ad hoc nel processo di internazionalizzazione delle startup da parte dell’Agenzia ICE: include l’assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia, l’ospitalità a titolo gratuito alle principali fiere e manifestazioni internazionali, e l’attività volta a favorire l’incontro delle startup innovative con investitori potenziali per le fasi di early stage capital e di capitale di espansione. In particolare, è stata autorizzata l’emissione della “Carta Servizi Startup” che dà diritto a uno sconto del 30% sulle tariffe dei servizi di assistenza erogati dall’Agenzia.

12. Fail-fast: nel caso in cui la startup non decolli, introduzione di procedure volte a rendere più rapido e meno gravoso il processo che si mette in moto. Sottraendo le startup innovative dalla disciplina del fallimento, si permette all’imprenditore di ripartire con un nuovo progetto imprenditoriale in modo più semplice e veloce, affrontando più agevolmente il procedimento liquidatorio.
Claudio Torrella, Antonello Ruggieri (firstmaster.it)

Per ulteriori informazioni ufficiali: Ministero dello Sviluppo Economico, Registroimprese e tutte le Camere di Commercio. Per valutazioni e dettagli, riferirsi ad uno studio commercialistico.

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