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La parodia, tra opportunità di scrittura e divertimento
Parodia? Perché no. Perché non provarci con quei best seller che hai detestato? Perché non divertirsi con la parodia di certi romanzi dal successo inspiegabile per te? Perché inventare da zero quando ci sono migliaia di occasioni pronte?
Oltre che un divertimento intellettuale, «le parodie letterarie sono un modo per pulire le candele e il carburatore della macchina culturale», scrive Umberto Eco, in Diario Minimo.
Cosa significa? Significa che con la parodia (non la caricatura), puoi far scendere dal piedistallo chi quel piedistallo non lo merita, secondo te. Con l’esagerazione, puoi mostrare quello che i più non vedono, perché il difetto (o il trucco) è in modica quantità. Però…
Però, attenzione a vincoli e limiti
Con la parodia si sono cimentati un po’ tutti, in tutti i campi. Da Walt Disney al giovane fumettaro, dai grandi registi ai videomaker domestici su YouTube. Poi scrittori e giornalisti, comici e cantanti. Ma la domanda è: fin dove si può arrivare?
Il diritto di satira e la libertà di creare parodie derivano dall’articolo 21 della Costituzione Italiana, che afferma: «Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione».
Quanto al copyright detenuto dagli originali, la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo, (GU n. L 167 del 22/06/2001), articolo 5, paragrafo 3 lettera K, afferma che «Sono esentati dal diritto […] gli atti di riproduzione […] «quando l’utilizzo avvenga a scopo di caricatura, parodia o pastiche. »
Ovviamente questo diritto di esprimere il proprio pensiero in parodia trova un limite nel rispetto dei diritti altrui. Il Codice Penale, infatti, punisce l’offesa, la calunnia e nei casi più gravi, come la diffamazione, è previsto il sequestro.
Sul piano Civile, la legge del 22 aprile 1941, n. 633, all’articolo 70, concede la libertà di riassumere, citare, riprodurre brani o parti di opere e la loro comunicazione al pubblico, entro questi limiti:
– devono essere effettuati per uso di critica o di discussione;
– non devono costituire concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera;
– se effettuati per fini di insegnamento o di ricerca scientifica, non devono avvenire a scopi commerciali e quindi di lucro;
– non può essere ripresa l’opera nella sua totalità, ma solo una parte di essa.
Le opere collettive
Se intendi utilizzare una serie di articoli vari, brani o video vari, considera l’articolo 3 della stessa legge, che dichiara: «Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine […] artistico, […] sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte.»