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Testate on line: un principio di diversità

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Un importante principio giuridico di diversità tra giornali stampati e giornali on line è stato introdotto dalla Corte di cassazione.

 

Un Direttore meno responsabile

Il Direttore Responsabile di un periodico online non è responsabile di omesso controllo sui contenuti pubblicati (art. 57 Codice Penale), specie quando tali contenuti sono costituiti da commenti postati direttamente dai lettori, senza preventivo filtro redazionale. Così ha sentenziato la Corte di Cassazione, con sentenza del 28/10/2011, n. 2561/2011.

Secondo i giudici, le pubblicazioni online vanno assimilate NON alla stampa periodica, ma alle trasmissioni televisive, aperte al pubblico, accogliendo la tesi della diversità tecnologica, operativa e produttiva tra testate stampate e testate on line, in particolare per quanto riguarda la pubblicazione delle opinioni dei lettori. Per questo motivo va esclusa la responsabilità dei direttori.

Questo non significa che on line sia lecito offendere o peggio. Per questo ci sono già apposite Leggi.
Significa, semplicemente, che al Direttore Responsabile di una testata on line non è fatto carico di quello che scrivono i lettori, in particolare quando la pubblicazione è automatica. Ovvero, quando i testi  non sono preventivamente visionati dai redattori. Scelta, questa che può essere necessaria quando i testi (o i video) da vagliare sono numericamente sproporzionati alle risorse redazionali.

Link alla sentenza (Pdf).

Pierluigi Magnino & staff

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