L’iscrizione all’Ordine dei Giornalisti come giornalista professionista è riservata a chi svolge la professione a tempo pieno, come attività principale. Per i non professionisti, è disponibile l’iscrizione all’Albo dei pubblicisti, se ritenuto utile. Per tutti gli altri, come noto, non ci sono formalità obbligatorie e vale la libertà di stampa e di opinione, garantita dalla Costituzione.
L’attuale Ordine dei giornalisti è stato istituito con la legge n. 69 del 3 febbraio 1963, con obbligo d’iscrizione per i giornalisti professionisti, definiti come “coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista”.
L’Albo è aperto anche ai cittadini dell’Unione europea e ad altre figure, come: i pubblicisti (“coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi”), fotoreporter e cineoperatori.
L’Ordine comprende anche l’elenco speciale, che raccoglie chi ricopre la carica di direttore responsabile di periodici sindacali, aziendali o tecnici, pur non essendo né giornalista professionista né pubblicista.
All’albo dei pubblicisti si può accedere volontariamente dopo aver svolto un’attività giornalistica continuativa (ogni mese) e retribuita, per almeno due anni. Il compenso minimo della retribuzione degli articoli è fissato dagli Odg regionali (mediamente 30 euro), e deve essere validato da una documentazione contabile e fiscale, cioè con ricevute di pagamento e corrispondenti ritenute d’acconto (versamenti al fisco). In caso di inattività o morosità (quota annuale di 100-150 euro), l’iscrizione decade (art. 41).
N.B.: per aggiornamenti e dettagli, è necessario informarsi sul sito dell’Odg della propria regione.
Anche l’iscrizione di siti d’informazione non è obbligatoria la registrazione se la pubblicazione di post non è regolare e se il sito non è su serve in Italia.
Le testate telematiche non sono soggette all’obbligo di registrazione, a meno che la testata riceva contributi o agevolazioni pubbliche oppure abbia grossi introiti pubblicitari. Così l’art. 3-bis della legge 16 luglio 2012, 103 (Semplificazioni per periodici web di piccole dimensioni): «Le testate periodiche realizzate unicamente su supporto informatico e diffuse unicamente per via telematica ovvero on line, i cui editori non abbiano fatto domanda di provvidenze, contributi o agevolazioni pubbliche e che conseguano ricavi annui da attività editoriale non superiori a 100.000 euro, non sono soggette agli obblighi stabiliti dall’articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, dall’articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e dall’articolo 16 della legge 7 marzo 2001, n. 62, […] 2. Ai fini del comma 1 per ricavi annui da attività editoriale si intendono i ricavi derivanti da abbonamenti e vendita in qualsiasi forma, ivi compresa l’offerta di singoli contenuti a pagamento, da pubblicità e sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati».